Articoli e riflessioni

Lo Psicologo- La legge 56 del 1989

Cos'è lo Psicologo e cosa può fare dal punto di vista legale

Nel 1989 è stata emanata la legge n. 56 che ha definito e regolamentato la professione dello Psicologo, fino a quel momento presente sul mercato senza uno specifico riconoscimento legale.
 

Definizione della professione di Psicologo


L’articolo 1 della legge è il più importante in quanto definisce concretamente la professione dello Psicologo.
 
Riporto integralmente l’articolo:
"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".
 
Vediamone i termini chiave:

  • Strumenti conoscitivi: sono i modelli concettuali con cui lo Psicologo interpreta i fatti che incontra nella sua professione: i comportamenti, le emozioni e i pensieri delle persone. I modelli concettuali sono vari e diversi e sono influenzati dalle scuole di pensiero cui lo Psicologo aderisce, ma sono estremamente utili.
     
  • Strumenti di intervento: a differenza dei Medici che intervengono mediante la terapia farmacologica e la chirurgia, gli Psicologi utilizzano strumenti di intervento basati sulla parola e sulla relazione, come ad esempio il colloquio, il sostegno empatico, il training autogeno, la formazione, l’ipnosi.
     
  • Prevenzione: l’attività volta a impedire la manifestazione, o a ridurre la probabilità di insorgenza, di una situazione problematica.
     
  • Diagnosi: lo Psicologo utilizza gli strumenti di valutazione, quali i test, i questionari e il colloquio clinico, per individuare la presenza di eventuali disturbi mentali.
     
  • Attività di abilitazione-riabilitazione: sono le attività terapeutiche che gli Psicologi mettono in atto per curare i disturbi mentali o per aiutare le persone che stanno attraversando dei momenti di difficoltà esistenziale. Con abilitazione si intende l’acquisizione di un’abilità mai posseduta prima, come ad esempio potrebbe essere il caso di una persona che si rivolge ad uno Psicologo perché non ha mai avuto rapporti di intimità con l’altro sesso e vuole acquisire la capacità di averne.
    Con riabilitazione si intende il recupero di una funzione compromessa, come potrebbe essere il caso di una persona che a seguito di un divorzio ha perso la capacità di avere rapporti di intimità con l’altro sesso.
     
  • Sostegno: sostenere non significa promuovere il cambiamento di una persona, ma aiutarla a mantenere l’impegno richiestogli dalle sfide della vita per conservare il suo attuale livello di salute. Lo Psicologo sostiene stimolando le persone a utilizzare le proprie capacità, come ad esempio sostenendo i familiari di un malato cronico affinché si attivino e facciano fronte alla situazione problematica in modo costruttivo.
     
  • Persona, gruppo, organismi sociali e comunità: lo Psicologo non si rivolge solo ai singoli, ma anche ai gruppi di persone – come ad esempio le coppie e le famiglie. Lavora anche con e negli organismi sociali – come le scuole, le aziende e gli ospedali – e le comunità – come le comunità psicoterapeutiche, le comunità per tossicodipendenti, le case di riposo per anziani.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività di Psicologo


L’articolo 2 stabilisce i requisiti per esercitare la professione dello Psicologo, che sono: essere laureato in Psicologia, aver svolto un tirocinio professionale, aver superato l’Esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito Albo professionale.

 
Esercizio dell'attività psicoterapeutica


L’articolo 3 afferma che l’attività di psicoterapia può essere svolta solo dagli Psicologi o dai Medici che abbiano seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tale fine riconosciuti.

 
Albo professionale
Gli articoli dal 4 al 28 riguardano l’istituzione e il funzionamento dell’Albo professionale e dell’Ordine degli Psicologi – che è l’organizzazione predisposta a mantenere l’Albo professionale. L’Ordine è strutturato in Consigli, sia a livello nazionale sia a livello regionale, che svolgono le attività pratiche di manutenzione dell’Albo: verificano i requisiti degli iscritti all’Albo, esaminano le nuove domande dei candidati, cancellano le iscrizioni quando occorre, infliggono le sanzioni disciplinari.

 
Professione sanitaria
La psicologia è una professione sanitaria, come ratificato dall’articolo 29 che recita: “Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi”.
 
Il resto del testo di legge – gli articoli dal 30 al 36 –riguarda argomenti di minore importanza in materia di equipollenza dei titoli di laurea esteri e di procedure per l’avviamento dell’Albo e dei Consigli.

 

G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo

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