Un codice deontologico è lo strumento scritto e reso pubblico che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono essere rispettate nell’esercizio di un attività professionale. Il codice deontologico degli psicologi è entrato in vigore il 16/02/1998.
Con tale atto si sono trasformate delle regole deontologiche in norme giuridiche, la cui violazione comporta delle sanzioni. Il codice deontologico non va visto solo con un valore disciplinare, o un elenco di proibizioni, esso è la carta d’identità dello psicologo e una guida che orienta e rassicura. Quindi il codice deontologico ha due scopi: riconoscersi e farsi riconoscere.
Il codice deontologico crea una coscienza collettiva tra i professionisti appartenenti all’ordine, però ha anche la funzione sociale di rinforzare l’immagine pubblica dello psicologo.
Nell’elaborazione del codice deontologico sono state individuate quattro finalità ispiratrici:
Queste finalità sono sembrate raggiungibili attraverso quattro imperativi guida che devono ispirare la condotta professionale:
Il codice deontologico degli psicologi è formato da cinque parti. In questo scritto troverete il testo integrale accompagnato da un commento (in corsivo) su ogni singolo articolo della prima parte, i principi generali.
Articolo 1 Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico. (Non è ammessa ignoranza: aver approvato il codice deontologico ha fatto assumere responsabilità ad ogni iscritto che equivale a riconoscere come proprie le regole stesse perché corrispondono ad un sistema di valori di riferimento comune alla categoria di professionisti. Questo sistema di valori si delinea come coscienza professionale resa visibile anche alla comunità sociale nel suo complesso)
Articolo 2 L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare. (stabilisce il principio per cui ogni condotta, attiva od omissiva che sia contraria al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione costituisce infrazione disciplinare punibile. Si fonda sulla considerazione che la deontologia precede la formazione del codice deontologico, che infatti altro non è che la concretizzazione di tale comune sentire in forma scritta ed esplicita. Le sanzioni vanno dalla diffida, all’avvertimento, alla censura (dichiarazione di biasimo), alla sospensione (inibizione temporanea), sino alla conseguenza drastica della radiazione, cioè l’espulsione dall’Albo Professionale, con il conseguente divieto di esercizio dell’attività professionale.)
Articolo 3 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. (la missione dello psicologo consiste nell’accrescimento delle conoscenze sul comportamento umano e nell’utilizzazione di tali conoscenze per promuovere il benessere psichico del singolo individuo, del gruppo e dell’intera comunità umana. L’intervento dello psicologo è efficace se produttivo di effetti benefici ove generi una migliore capacità di comprensione di sé e del prossimo. In tale concetto è compresa la considerazione del valore positivo della “tolleranza” come frutto della capacità di comprensione dei bisogni e delle qualità dell’altro. Lo psicologo deve essere consapevole delle sue possibilità di incidere sulla vita altrui, quindi ha il dovere di non trascurare tutti quegli elementi che potrebbero condurlo ad un uso negativo delle proprie capacità di influenzare il prossimo e di non abusare della fiducia e della dipendenza nei suoi confronti del cliente.)
Articolo 4 Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso. (Questo articolo è il fondamento etico della struttura del codice deontologico. Esplicitando il valore dei principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo all’interno dell’agire professionale, si è inteso raggiungere il doppio obiettivo di definire i principi etici della professione e la sua natura laica. Questo è il modo di “guardare il mondo” dello psicologo, la sua “laicità” intellettuale, e non possono non “ricadere” sul suo modo di accogliere una persona, prima ancora che uno specifico contratto possa descriverla come paziente o cliente o utente od altro. La psicologia è una materia laica, portatrice di valori antropologici imperniati sui concetti di individualità e soggettività. Lo psicologo si accerta che i metodi e le tecniche utilizzati siano coerenti con i principi della psicologia e non si mette in contraddizione con essi. Questo articolo definendo la laicità della professione psicologica, la incardina alle scienze, ed in generale alla sfera del sapere, e con esse si sottrae alle influenze ideologiche e confessionali ed ai pregiudizi che discriminano le diverse soggettività o comunità.
Uno psicologo adeguatamente formato professionalmente non dovrebbe essere colonizzato da istanze morali o ideologiche, in modo tanto totalizzante, da smarrire il respiro laico del proprio agire tecnico – professionale.)
Articolo 5 Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate. (questo articolo delinea la figura dello psicologo come scienziato. Proprio perché è una scienza in progress, in cui la ricerca e la sperimentazione sono in continua evoluzione, si richiede che il professionista si sottoponga ad una formazione permanente, sia attraverso la partecipazione a seminari e a congressi, sia attraverso lo studio di pubblicazioni rilevanti.)
Articolo 6 Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze. (parla esplicitamente di difesa dell’autonomia professionale, sottolineando l’obiettivo della tutela del gruppo professionale stesso nei confronti, soprattutto di professioni di confine. Tale principio si fonda sulla ferma condivisione che ogni atto professionale debba basarsi sul possesso di competenze specifiche, acquisite attraverso un altrettanto specifico ed appropriato iter formativo e mantenute ad un elevato livello di standard qualitativi, mediante una costante attenzione alla formazione ed alla corretta applicazione delle competenze maturate, in senso scientifico ed etico insieme.)
Articolo 7 Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile. (questo articolo regola la stessa problematica descritta nell’art. 5, però in relazione ai terzi. La norma prevede che lo psicologo formuli interpretazioni sulla base di informazioni valide e attendibili, indicando dati e fonti, presentando il suo giudizio come ipotetico e pertanto non potendo escludere altre ipotesi interpretative. Ciò, ben lungi dal far apparire la sua capacità come limitata, rende conto del fatto che in psicologia, ma non solo in psicologia, a seconda della prospettiva in cui ci si pone, i giudizi possono essere di tenore diverso. Lo psicologo evita di esprimere giudizi su fatti e persone di cui non ha conoscenza professionale. L’esame diretto può essere escluso solo se i giudizi professionali sono fondati su una documentazione adeguata e attendibile, ad esempio previa lettura di cartella clinica o relazione orale di altro terapeuta.)
Articolo 8 Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive. (Le attività preventive, diagnostiche, abilitative e riabilitative, di sostegno in ambito psicologico sono esclusivamente riservate a quanti sono abilitati all’esercizio della professione di psicologo.
L’esercizio della psicoterapia è consentito anche agli iscritti all’Albo dei Medici, subordinatamente per tutti all’acquisizione di una specifica formazione e uno specifico addestramento professionale ad hoc.)
Articolo 9 Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato. (l’oggetto di tale articolo è il consenso informato per quanto attiene alle attività di ricerca dello psicologo. Il tema del consenso informato è infatti al centro di ogni trattazione che abbia come oggetto di studio la questione etica nella ricerca, sia che viene sperimentalmente condotta in laboratorio, ovvero che viene condotta sul campo. Il consenso informato inserisce norme deontologiche per la salvaguardia della libertà, dignità, integrità della persona, e costituisce l’essenza stessa della ricerca quando questa sia basata sulla relazione tra sperimentatore e soggetto sperimentale. La comprensione, per quanto è possibile, del disegno sperimentale della ricerca da parte del soggetto sperimentale, contribuisce ad attribuirgli libertà e autonomia nella relazione per quanto riguarda il consenso.)
Articolo 10 Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze. (Esiste una Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale del 27 gennaio 1978 su iniziativa dell’Unesco (Bruxelles). In tale dichiarazione si parla di diritto dell’animale al rispetto, alla considerazione, alle cure e alla protezione da parte dell’uomo. In tale sede si indica il riconoscimento e il rispetto della dimensione fisica e psichica dell’animale. Si assume anche gli animali nella sfera dei soggetti viventi dotati di valore inerente, non solo riguardo alla vita biologica ma anche a quella psichica con il rispetto che, per strette ragioni di giustizia, è loro dovuta. Tutto ciò starebbe a significare, assumendo la tesi morale sostantiva, che anche l’animale è soggetto di una vita e in quanto tale ha valore inerente cioè intrinseco, e, quindi, non è una cosa.)
Articolo 11 Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti. (Il rapporto che lo psicologo intrattiene con il paziente/utente è per sua natura confidenziale. Se il rapporto professionale non fosse tale, il destinatario della relazione di aiuto non ritenesse riservato quanto comunica, ciò lo indurrebbe ad alterare, nascondere, o ad omettere informazioni che possono essere necessarie affinché il processo terapeutico sia efficace.)
Articolo 12 Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso. (Lo psicologo non deve violare il segreto professionale neanche in occasione di una testimonianza processuale (art. 200 codice di procedura penale). È privilegiata la necessità terapeutica rispetto a quella giudiziaria. Il paziente/utente, avendone il diritto, può dare il consenso allo psicologo di testimoniare su quanto da lui conosciuto professionalmente. Perché il consenso sia valido deve essere informato, cioè il soggetto deve rendersi conto delle conseguenze della testimonianza e deve essere valido nel senso che deve essere prestato da persona in grado di vagliare, giudicare e decidere per quanto lo riguarda in argomento. Nell’interesse dello psicologo tale consenso sarà meglio che sia dimostrabile o documentabile con una dichiarazione o testimonialmente.)
Articolo 13 Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. (In alcuni casi lo psicologo è obbligato a denunciare fatti costituenti reato, particolarmente nei casi in cui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Esempio è lo psicologo che riveste il ruolo di consulente tecnico d’ufficio o che opera quale dipendente di un ente pubblico. In ogni caso sia di fronte al referto che di fronte alla denuncia esige che lo psicologo limiti la trasmissione delle sue conoscenze allo stretto necessario, ciò ai fini di tutelare psicologicamente il soggetto. Enunciazione giustamente programmatica, ma che nella attualità della vita potrebbe rendersi difficilmente applicabile.)
Articolo 14 Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza. (Lo psicologo deve essere in grado di catalizzare un attenzione etica dei soggetti all’interno del lavoro psicologico, in primo luogo attraverso l’assunzione di una posizione professionale deontologicamente corretta ed in secondo luogo attraverso un’ attivazione diretta dei soggetti circa i vincoli che sono chiamati ad assumere reciprocamente all’interno di un gruppo. Lo scopo della norma è infatti quello di tutelare l’utenza in relazione alla possibilità che la situazione di lavoro in gruppo possa mettere a rischio il diritto soggettivo alla riservatezza. Lo psicologo ha anche la responsabilità di valutare quando è necessario “impegnare” i soggetti, selezionando i contesti gruppali in cui si pone il problema della riservatezza e scartando i contesti in cui non sono messe in gioco istanze psicologiche o informazioni personali che, nei termini della normativa sulla difesa della privacy, possono essere definite “sensibili” e necessitano di tutela.)
Articolo 15 Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione. (si indica la condotta da tenere nei confronti dei colleghi o di altri soggetti tenuti al segreto professionale quali, per esempio, medici e avvocati quando l’attività dello psicologo si concretizzi in una collaborazione con gli stessi. Si presuppone che tale collaborazione esista con il consenso da parte dell’avente diritto. Il codice deontologico prescrive che le informazioni fornite siano strettamente collegate al tipo di utilizzazione prevista nel rapporto di collaborazione.)
Articolo 16 Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione. (Si fa riferimento all’obbligo, da parte dello psicologo, di redigere le comunicazioni scientifiche omettendo i nomi dei destinatari delle prestazioni cui si fa riferimento nell’ambito di tali comunicazioni e facendo ricorso dunque, per indicare le persone, alle sole iniziali, a sigle, o a nomi di fantasia. Lo psicologo è obbligato ad omettere nelle sue relazioni qualsiasi particolare che possa condurre all’individuazione, da parte di un fruitore della comunicazione scientifica, dell’identità del destinatario della prestazione. Lo spirito di questo articolo obbliga lo psicologo alla salvaguardia dell’anonimato del destinatario della prestazione anche quando la comunicazione scientifica non consista in uno scritto o intervento orale, ed assuma invece forme diverse come la videoregistrazione.)
Articolo 17 La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati. (Lo psicologo, comunque e dovunque si svolga la sua attività, deve mettere in atto una serie di comportamenti e accortezze per tutelare la privacy del paziente/cliente. Il problema della riservatezza dell’informazione fornita in terapia si ripropone là dove il lavoro è di gruppo. I diversi operatori dell’equipe multidisciplinare hanno il diritto – necessità di accesso ai dati contenuti in cartella. È questo il caso in cui lo psicologo deve valutare se trascrivere in cartella tutto quanto di delicato il paziente gli riferisce e comunque una serie di informazioni che sono particolarmente preziose per lui, per una comprensione approfondita del caso o per motivi di studio e ricerca, oppure se debbano essere riportate a parte e tenute sotto il suo personale controllo. Sta allo psicologo valutare situazione per situazione come la riservatezza debba essere assicurata.)
Articolo 18 In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi. (come altri professionisti, lo psicologo può dover fare riferimento ai fini diagnostici e terapeutici ad altri specialisti. Questo può verificarsi nella pratica privata come nelle strutture pubbliche sia ambulatoriali che ospedaliere. È necessario che la libertà di scelta del cliente/paziente sia rispettata e che egli sia informato sul perché della richiesta di un intervento di altro professionista, di esami diagnostici o di una qualsivoglia consulenza. L’accettazione consapevole da parte del paziente/cliente della prescrizione è un punto essenziale al quale fa seguito, in particolare in ambito privato, l’indicazione da parte del professionista, qualora il suo paziente non sappia a chi rivolgersi e chieda in tal senso aiuto, di più di un nominativo di professionisti consigliati in virtù di comprovata competenza e serietà. Se la relazione asimmetrica è mal gestita il paziente/cliente può sentirsi obbligato alla scelta di un determinato professionista perché ha paura di contrariare lo psicologo. Questa si configura come una limitazione della libertà del paziente/cliente. Anche in tale situazione lo psicologo deve anteporre l’interesse del paziente/cliente al di sopra di ogni convenienza, dovendo la sua condotta rapportarsi oltre che a norme deontologiche scritte anche ad una qualità etica inscindibile da una professione così delicata.)
Articolo 19 Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi. (La tematica è relativa ad un’attività diagnostica specifica, che nella fattispecie riguarda la selezione e la valutazione di individui. Lo psicologo non può e non deve avventurarsi al di fuori della propria competenza, qualificazione e preparazione. Lo psicologo non deve eseguire e non deve avvallare la somministrazione e la valutazione di test o di questionari creati e/o somministrati da persone senza una preparazione specifica che non siano stati opportunamente tarati.)
Articolo 20 Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale. (questa disposizione si propone di promuovere transgenerazionalmente la cultura deontologica. Non essendo la deontologia una materia formalmente riconosciuta nel curriculum degli studi universitari e di tirocinio essa deve permeare l’attività dei docenti, dei professori, dei tutor.)
Articolo 21 L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche. (lo psicologo non deve insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione. La norma non vieta l’insegnamento della psicologia ai non psicologi, in quanto la sensibilizzazione di altre figure professionali alle tematiche della psicologia è auspicabile. Il divieto riguarda l’insegnamento di strumenti conoscitivi e di intervento, riservati allo psicologo, proprio in quanto correttamente utilizzabili solo ove il loro uso sia supportato da un bagaglio di competenze che sono patrimonio della nostra professione.)
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G.Massimo Barrale - Psicologo Psicoterapeuta - Palermo